Call veloce 2022: tutte le informazioni utili. Domande dal 3 al 7 agosto. Esiti entro il 10
Come avverranno le chiamate e tutto ciò che bisogna sapere.
La Call Veloce è stata introdotta dall’art. 1 commi da 17 a 17-septies del Decreto legge 126/2019 (Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico), convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159).
Anche quest’anno a regolamentare la procedura sarà il decreto ministeriale 8 giugno 2020, n. 25.
Platea docenti coinvolti
La procedura è rivolta ai docenti inseriti in GAE oppure nelle graduatorie di merito dei concorsi (GM 2016 vincitori, GM 2018, GM 2020 straordinarie e ordinarie, GM del personale educativo) e permette di immettere in ruolo aspiranti provenienti da regioni diverse qualora, ultimate le assunzioni, residuino posti che non possono essere coperti per mancanza di aspiranti nelle graduatorie concorsuali della regione o nelle GAE della provincia.
Sono esclusi dalla procedura
I soggetti già di ruolo oppure già destinatari di proposte di assunzione a tempo indeterminato per il 2022/23, stante la finalizzazione della procedura alla riduzione dei contratti a tempo determinato
La partecipazione avviene su base puramente volontaria
I docenti interessati potranno presentare la domanda solo dopo che saranno terminate le assunzioni in ruolo “tradizionali” e qualora rimangano posti ancora da coprire. A quel punto gli Uffici Scolastici Regionali pubblicano le disponibilità residue e gli interessati presentano istanza.
Le domande saranno presentate on-line, usando un’apposita piattaforma ministeriale e dovranno essere inviate entro 5 giorni dall’apertura delle funzioni.
Tempistica
Il Ministero dell’Istruzione ci ha fatto sapere che le istanze si dovrebbero aprire dal 3 al 7 agosto; entro il 10 agosto gli Uffici dovranno elaborare gli esiti.
Riassumiamo le indicazioni utili agli interessati
Destinatari
a) Aspiranti presenti in GAE docenti di ogni ordine e grado e personale educativo.
b) Aspiranti presenti nelle GM dei concorsi utili alle immissioni in ruolo (compreso il personale educativo).
Modalità di presentazione delle domande
Le domande possono essere presentate per essere assunti in diversa provincia o in diversa regione sui posti che residuano dopo le assunzioni in ruolo, qualora in quel territorio si esauriscano gli aspiranti di tutte le graduatorie.
- gli aspiranti presenti in GAE possono produrre domanda per essere assunti in una o più province della stessa regione dove sono già inseriti oppure, in alternativa in una o più province di una diversa regione.
- gli aspiranti presenti nelle GM del personale docente e nelle GM del personale educativo possono presentare domanda per essere assunti in una o più province di altra regione (si può indicare una sola regione diversa da quella in cui si è già inseriti).
Disponibilità e sequenza delle operazioni
Terminate le assunzioni in ruolo di pertinenza del proprio territorio, qualora residuino posti, l’USR pubblica le disponibilità e apre le funzioni di una apposita piattaforma ministeriale per la presentazione delle domande.
Qualora gli aspiranti siano inseriti in più di una graduatoria potranno richiedere di essere assunti sulla Regione richiesta e per tutte le province di interesse in relazione a tutte le graduatorie in cui sono collocati.
Oltre all’ordine di priorità tra le diverse province prescelte, qualora si partecipi per più graduatorie relative a diversi tipi di posto o diverse classi di concorso si dovrà indicare anche l’ordine di priorità tra i diversi tipi di posto per ciascuna delle province prescelte.
A ciascun aspirante verrà fatta una proposta di assunzione nel rispetto della posizione in graduatoria e tenendo conto della priorità indicata tra le diverse province e, dell’ordine di priorità tra i diversi tipi di posto indicati per quella provincia.
Ripartizione delle assunzioni
Le assunzioni sono disposte rispettando la ripartizione al 50% tra graduatorie concorsuali e GAE.
Per le graduatorie concorsuali si seguirà il seguente ordine:
a) graduatorie di concorsi pubblici ordinari per titoli ed esami nell’ordine temporale dei bandi
b) graduatorie dei concorsi riservati selettivi per titoli ed esami, nell’ordine dei bandi
c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell’ordine temporale dei bandi
AVVISO: Procedura informatizzata immissioni in ruolo personale docente da GAE a.s. 2022/23 – Espressione preferenze Provincia/Classe di Concorso/Tipo di posto
Nomine in ruolo personale docente a.s. 2022/23 – Decreto ripartizione contingente GM / GAE USR Sicilia
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 22/07/2022
Pubblicato all’albo, categoria “concorsi e graduatorie” .
Istruzioni operative 19/07/2022
Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’Allegato A con le istruzioni operative delle immissioni in ruolo e il contingente delle assunzioni autorizzato dal MEF, con le tabelle con i posti disponibili.
Scuola primaria e dell’infanzia
Le graduatorie coinvolte sono le GAE, a cui vanno il 50% dei posti e le GM dei concorsi, a cui va l’altro 50%.
Tra i docenti inseriti nelle GM dei concorsi si applica la seguente ripartizione:
100% dei posti con priorità ai vincitori del concorso ordinario 2016 (DDG n. 105 del 23 febbraio 2016. Per gli idonei le graduatorie sono decadute).
50% dei posti che restano dopo le eventuali assunzioni da concorso 2016 ai docenti presenti nelle GM concorso straordinario 2018 (DD 1546 del 7 novembre 2018) + elenchi aggiuntivi (art. 1, c 18-bis, DL 29 ottobre 2019 n. 126)
50% dei posti che restano dopo le eventuali assunzioni da concorso 2016 ai docenti presenti nelle GM concorso ordinario 2020 (DD 498 del 21 aprile 2020). Ricordiamo che le graduatorie sono integrate con gli idonei (art. 36, c. 2-ter DL 21 marzo 2022, n. 21)
CALL VELOCE: a questa procedura vanno i posti che restano vacanti e disponibili dopo le procedure ordinarie di immissione in ruolo. Vi possono partecipare i docenti presenti nelle GAE o nelle GM utili alle immissioni in ruolo possono presentare domanda di partecipazione per un’altra regione, indicando una o più province della Regione prescelta. In alternativa chi è in GAE può fare domanda per altre province della medesima ragione in cui è inserito. (art. 1, c. da 17 a 17-septies, DL 29 ottobre 2019, n. 126)
Chi sceglie prima? una volta determinati i posti spettanti al concorso ordinario, il sistema assegnerà agli aspiranti inseriti nella relativa graduatoria fino al 50%, arrotondato per eccesso, delle disponibilità di ogni provincia. Dopo il sistema assegnerà il restante 50% agli aspiranti inseriti nella graduatoria dello straordinario 2018 (DDG 1546/2018).
Scuola secondaria di primo e secondo grado
Le graduatorie coinvolte sono le GAE, a cui vanno il 50% dei posti e le GM dei concorsi, a cui va l’altro 50%.
Tra i docenti inseriti nelle GM dei concorsi si applica la seguente ripartizione:
100% dei posti con priorità ai vincitori del concorso ordinario 2016 (DDG n. 105 del 23 febbraio 2016. Per gli idonei le graduatorie sono decadute).
60% dei posti che restano dopo le eventuali assunzioni da concorso 2016 alle GM del concorso straordinario 2018 (DDG 85 del 1 febbraio 2018) + elenchi aggiuntivi (art. 1, c 18-bis, DL 29 ottobre 2019 n. 126)
20% dei posti che restano dopo le eventuali assunzioni da GM straordinario 2018 alle GM del concorso ordinario 2020 (DD n.499 del 21 aprile 2020). Ricordiamo che le graduatorie sono integrate con gli idonei (art. 47, c 11, del DL 30 aprile 2022, n. 36)
20% dei posti che restano dopo le eventuali assunzioni da GM straordinario 2018 alle GM del concorso straordinario 2020 (DD n.510 del 23 aprile 2020) compresi gli idonei (art. 59, c. 3, del DL 25 maggio 2021, n. 73)
CALL VELOCE: a questa procedura vanno i posti che restano vacanti e disponibili dopo le procedure ordinarie di immissione in ruolo. Vi possono partecipare i docenti presenti nelle GAE o nelle GM utili alle immissioni in ruolo possono presentare domanda di partecipazione per un’altra regione, indicando una o più province della Regione prescelta. In alternativa chi è in GAE può fare domanda per altre province della medesima ragione in cui è inserito. (art. 1, c. da 17 a 17-septies, DL 29 ottobre 2019, n. 126)
Chi sceglie prima? Precedenza alle GM 2016, poi GM straordinario 2018.
Poi, determinato il contingente regionale spettante al concorso ordinario 2020, il sistema assegna a questa graduatoria fino al 50%, arrotondato per eccesso, delle disponibilità di ogni provincia, nel limite del contingente regionale, riservando il restante 50% agli aspiranti inseriti nella GM straordinario 2020 (DD 510/2020).
Posti non assegnati per carenza di candidati
Tra GAE e GM
Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami (intendendo come tale l’intero novero delle procedure concorsuali le cui graduatorie sono ad oggi vigenti) sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente GAE. Nel caso in cui, invece, la GAE sia esaurita o non sufficientemente capiente, per i posti ad essa assegnati si procede a nomina dalle graduatorie concorsuali.
Se nell’anno scolastico 2021/2022 non sono state fatte le nomine in ruolo dalle graduatorie di merito, in quanto non ancora vigente la graduatoria e i posti sono stati conferiti ai docenti iscritti nelle GAE, si dovrà provvedere alla restituzione dei posti alle nomine in ruolo per le GM. Ove il numero dei posti disponibili risulti dispari, l’unità eccedente è assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie delle procedure concorsuali.
Tra GM straordinario 2020 della scuola secondaria e GM concorso ordinario secondaria
Eventuali residui, non assegnati al concorso straordinario 2020 (DD 510/20) per esaurimento degli aspiranti, saranno di seguito resi disponibili alle graduatorie del concorso ordinario 2020; viceversa, eventuali residui non assegnati al concorso ordinario per esaurimento della graduatoria, saranno resi disponibili alla procedura riservata di cui al dd 510/20.
Concorso ordinario STEM
I vincitori del concorso STEM 1 precedono quelli del con corso STEM 2.
In caso di esaurimento della graduatoria dei vincitori del concorso STEM 1, i vincitori del secondo concorso STEM 2 hanno la priorità rispetto agli idonei del concorso STEM 1.
In caso di esaurimento della graduatoria dei vincitori STEM 1 e anche STEM 2 gli idonei del primo concorso STEM 1 precedono quelli del concorso STEM 2.
Concorso Straordinario BIS
(DDG 06 maggio 2022, n. 1081): I posti riservati alla procedura dello straordinario bis sono resi indisponibili per le operazioni di nomina in ruolo, in quanto destinati alle assunzioni a tempo determinato degli aspiranti inseriti nelle graduatorie dello specifico concorso. Il numero degli accantonamenti è riparametrato al numero degli iscritti, qualora quest’ultimo sia minore dei posti banditi.
Assunzioni straordinarie GPS 1 fascia sostegno
Le assunzioni riguarderanno i posti che residuano dopo le assunzioni da GAE e dalle GM dei concorsi. Ai fini di questa procedura è previsto che siano accantonati i posti banditi per i concorsi ordinari (DD 21 aprile 2020, numeri 498 e 499 e successive modificazioni) qualora le relative procedure non siano ancora concluse.
Una volta completate le immissioni in ruolo ordinarie, prima delle nomine a tempo determinato, i posti di sostegno ancora vacanti e disponibili saranno assegnati ai docenti iscritti nella 1fascia delle GPS sostegno. L’incarico è a TD con termine 31 agosto 2023 e dopo il periodo di formazione e prova e la prova disciplinare sarà trasformato in tempo indeterminato con retrodatazione giuridica al 1 settembre 2022.
Possono partecipare i docenti di ruolo? Oppure coloro che erano stati destinatari già del 2021/22 di precedente individuazione da GPS 1 fascia?
Sia il personale di ruolo, che coloro individuati per le immissioni in ruolo 2022/23 con procedure precedenti (GAE, GM concorsi), sia coloro che già nel 2021/22 hanno svolto il percorso di formazione e hanno sostenuto (o si accorgono a sostenere) la prova disciplinare prevista per la fase straordinaria di assunzioni da GPS possono partecipare, qualora interessati, alla nuova fase di assunzioni da GPS.
Ricordiamo che il personale docente già assunto in ruolo può partecipare facendo ricorso all’art. 36 del CCNL.
Accettazione/rinuncia/cancellazione da altre graduatorie
Accettazione di nomine successive nel medesimo anno scolastico
Chi accetta nell’a.s. 2022/23 l’immissione in ruolo e prende servizio, nel medesimo anno scolastico può accettare anche una successiva proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno o posto comune.
Fanno accezione solo i candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno (personale specializzato sul sostegno con titolo conseguito nei corsi speciali riservati di cui all’art. 3 del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21, nonché il personale di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), dello stesso DM) non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto comune da GAE per gli insegnamenti collegati ad abilitazioni o idoneità conseguite ai sensi del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21. Tale personale infatti è obbligato a stipulare contratto a tempo indeterminato con priorità su posto di sostegno.
Rinuncia
In generale la rinuncia all’immissione in ruolo da una procedura determina la decadenza solo ed dalla specifica graduatoria e in particolare da quella relativa alla classe di concorso/tipologia di posto per la quale si è rinunciato.
Cancellazione da altre graduatorie
L’art. 399 del Dlgs 297/1994 al c. 3 bis prevede che “L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.” La cancellazione decorre dall’anno scolastico successivo a quello in cui si è superato il percorso di prova e formazione (quindi dal 1 settembre dell’anno successivo in poi).
Precedenze per Legge 104/1992 e Riserve
Per le nomine da GM di concorsi articolati su base regionale, il sistema delle precedenze non opera riguardo alla scelta della provincia.
L’assegnazione della sede è assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, dall’art. 33, comma 6, e dall’art. 33, commi 5 e 7, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. La precedenza è riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.
Riserva ai sensi della L68/99
Le quote di posti sono quelle contenute negli articoli 3 e 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo quanto stabilito dalla C.M. 248 del 7 novembre 2000.
La graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, come graduatoria unica.
Lo stesso vale anche per le graduatorie concorsuali comprendendo anche i docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi.
Richiesta del part-time
Per i neo assunti è possibile farne richiesta contestualmente alla presa di servizio.
In vista dell’apertura delle aree su Istanze on-line per la presentazione delle domande per le immissioni in ruolo 2022/2023, la FLC CGIL ha predisposto una guida che può aiutare i docenti alle prese con la compilazione delle istanze.
Mettiamo la guida a disposizione di tutti/e.
Ricordiamo che il contingente dei posti autorizzati per le immissioni in ruolo 2022/23 del personale docente è pari a 94.130 posti e qui si possono trovare le info sulle Istruzioni operative disposte dal Ministero.